La fiscalità dei fondi dal 1° gennaio 2012
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Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. “Manovra-bis 2011”) convertito, con modificazioni, dalla L.14 settembre 2011, n. 148, ha disposto, dal 1° gennaio 2012, l’unificazione al 20% delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, al posto delle diverse aliquote precedentemente applicabili sulle differenti tipologie di strumenti finanziari, salvo alcune eccezioni.
Alla luce di ciò:
- Il fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all’Irap.
Il fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni.
In particolare, il fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società residenti non quotate, alla ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri, compresi i certificati di deposito, nonché alla ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie e a quella sui proventi dei titoli atipici. - Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 20 per cento.
La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date (per le sottoscrizioni o gli acquisti precedenti al 1° luglio 2011, si assume il valore delle quote rilevato al 30 giugno 2011), al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni tra le Amministrazioni Finanziarie nazionali (cosiddetta “white list”). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti contabili, semestrali o annuali, redatti e diffusi entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote; nel caso in cui entro il predetto semestre sia stato redatto un solo prospetto contabile, la percentuale viene calcolata sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche le operazioni di passaggio tra Fondi (switch).
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri, calcolate in base ai criteri percentuali sopra definiti, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5 per cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo. - Le medesime modifiche sono evidenziate nei Supplementi di Aggiornamento ai Prospetti Completi, qui riportati nella colonna di destra, relativi all’offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti denominati “Fondi Amundi”, “Fondi Amundi Equipe”, “Fondi Amundi Multimanager”, “Amundi Premium Power” e “Unibanca Plus”.
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Avviso cambio fiscalità_ 1 gennaio 2012 pdf I 17.63 ko